Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

L’ASSOCIAZIONE ANDROLOGI ITALIANI, fondata a Roma il 30 Marzo 2012, è un’Associazione Scientifica cui partecipano soci persone fisiche e giuridiche. L’Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi del Codice Civile, dalle norme del presente Statuto e dalle delibere degli organi sociali. La sede sociale è a Roma in via Igino Lega n. 12. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio Esecutivo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti. Spetta invece all’Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all’estero; non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

Articolo 2 - Finalità

Scopo dell’Associazione Andrologi Italiani è quello di diffondere e stimolare la crescita scientifica, culturale e sociale in materia di andrologia. In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • Promuovere il concetto ed il costume dell’andrologia;
  • Sostenere lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione andrologica;
  • Favorire gli studi in tutti i settori dell’andrologia ed in ogni altro settore sanitario ad essa collegabile;
  • Svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati, o di terzi interessati, attraverso programmi di attività formativa ECM, l’organizzazione periodica di corsi di aggiornamento, congressi, convegni nazionali ed internazionali di interesse generale o settoriale;
  • Promuovere la crescita e l’immagine dell’andrologia italiana attraverso l’organizzazione di simposi, dibattiti e convegni anche a carattere divulgativo;
  • Istituire gruppi di studio mirato su aree scientifico-culturali della disciplina;
  • Favorire lo scambio culturale ed informativo tra la classe medica (andrologi, urologi, ginecologi, oncologi, endocrinologi, internisti, diabetologi, cardiologi, chirurghi generali, genetisti, farmacologi, psichiatri, medici legali, anatomo-patologi), le professioni sanitarie (biologi, embriologi, biotecnologi, tecnici di laboratorio, ostetrici, infermieri professionali, nutrizionisti, psicologi, tecnici psichiatrici) i cultori della materia e professionisti interessati a tale finalità (giuristi, giornalisti, pubblicisti);
  • Incoraggiare e sostenere gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e alle Scuole di Specializzazione che dimostrino comprovato interesse verso lo studio dell’andrologia;
  • Dare impulso ad attività di ricerca scientifica nel campo della medicina e biologia andrologica;
  • Sostenere l’applicazione clinica di nuove metodiche mediche, chirurgiche e biologiche per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle patologie andrologiche;
  • Diffondere la cultura della prevenzione in ambito andrologico ed iniziative volte a migliorare la qualità della vita dell’uomo in tema di fertilità, tumori, sessualità, contraccezione, disabilità ed andropausa;
  • Sensibilizzare la classe medica e l’opinione pubblica sugli aspetti andrologici della disabilità;
  • Collaborare con associazione di pazienti nella promozione della salute;
  • Favorire, con i mezzi che le sono propri, un più elevato livello di salute generale, riproduttiva e sessuale dell’uomo, in tutte le sue età, finalizzando a ciò le sue attività;
  • Cooperare con altre società scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per gli associati di incrementare i loro scambi culturali;
  • Collaborare con gli organismi di Governo, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, le Università, le Istituzioni pubbliche e private, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica;
  • Collaborare con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) per la elaborazione, diffusione ed adozione di linee guida, dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell’innovazione e della qualità dell’assistenza nell’ambito dello studio dell’andrologia;
  • Promuovere trials di studio e di ricerca finalizzate e rapporti di collaborazione con altre associazioni, società ed organismi scientifici;
  • Incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica con le imprese operanti nel settore sanitario e farmaceutico.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare è interesse dell’Associazione:

  • Portare a conoscenza dell’ opinione pubblica corrette informazioni sulla situazione socio-sanitaria dell’uomo;
  • Assumere iniziative e proporre richieste nei confronti di enti pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito degli scopi dell’Associazione;
  • Pubblicare periodici di informazione e materiale educazionale attraverso il lavoro di un comitato editoriale preposto a tale scopo;
  • Istituire borse di studio e contributi a favore di studenti, laureati e ricercatori;
  • Sostenere l’insegnamento della materia andrologica in campo medico e sanitario mediante corsi d’insegnamento universitari e post-laurea, e promuovendo l’autonomia e l’unitarietà della disciplina in ogni suo aspetto scientifico e didattico;
  • Istituire l’”Accademia Italiana di Andrologia” con corsi dedicati a studenti e laureati in medicina, scienze biologiche e professioni sanitarie, al fine di completare o approfondire la formazione in andrologia; formare, attraverso l’Accademia, anche, personale infermieristico e tecnico per il supporto sul campo in questa disciplina.

Tutti i Soci, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, possono proporre iniziative mirate al perseguimento delle finalità riportate nel presente articolo. Tali iniziative devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che ha il compito di vagliarne la fattibilità, anche attraverso la nomina di un Comitato Scientifico. L’Associazione con delibera dell’Assemblea può estendere la propria attività ad altri settori d’intervento compatibili con le finalità dell’Associazione stessa.

Articolo 3 - Soci e norme di iscrizione

L’associato è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzarle. Il numero degli associati è illimitato. Per essere ammessi tra i Soci è necessario presentare domanda al Consiglio Esecutivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • La domanda di ammissione deve essere compilata su apposito modulo fornito dall’Associazione, ed inviata tramite il Segretario o il Tesoriere, al Consiglio Esecutivo almeno 1 (un) giorno prima dell’assemblea; le domande pervenute in ritardo verranno prese in considerazione per l’anno successivo;
  • La domanda deve essere presentata e sottoscritta da almeno due soci ordinari o fondatori;
  • La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Esecutivo e, se approvata, presentata all’Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica; i nuovi soci acquisiscono diritto di voto l’anno successivo alla loro ammissione ratificata dall’Assemblea;
  • La domanda deve contenere la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle delibere degli organi sociali e l’assunzione dell’obbligo di pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Esecutivo; si acquista la definitiva qualifica di socio solo dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa relativa all’anno di approvazione.

Nel caso la domanda venga respinta dal Consiglio Esecutivo, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi associati saranno iscritti nell’apposito Libro degli Associati, tenuto in forma libera, anche meccanografica. L’entità del contributo associativo viene definito annualmente dal Consiglio Esecutivo.

L’Associazione si compone di:

a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Aggregati;
d) Soci Onorari;
e) Soci Sostenitori;
f) Soci Corrispondenti.

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Rientrano tra i fondatori, inoltre, le persone fisiche che hanno fatto pervenire la loro domanda di iscrizione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’atto costitutivo dell’Associazione. I soci fondatori hanno il dovere di sostenere l’associazione versando regolarmente il contributo associativo annuale e di partecipare al maggior numero possibile di attività. I soci fondatori hanno diritto di voto in Assemblea.

Soci Ordinari sono, senza limitazione alcuna, i cittadini italiani o stranieri, in possesso del titolo di Laurea magistrale e/o triennale in area bio-medica e psicologica, che dedicano la loro attività all’Andrologia o che dimostrino un comprovato interesse verso la materia. Il Socio Ordinario ha il dovere di sostenere l’associazione versando regolarmente il contributo associativo annuale e di partecipare al maggior numero possibile di attività. Il Socio Ordinario, oltre ad usufruire dei servizi stabiliti dall’Associazione per mezzo del Consiglio Esecutivo, ha diritto di voto in Assemblea e può essere eletto nel Consiglio Esecutivo per ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto.

Soci Aggregati sono, senza limitazione alcuna, le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico, gli studenti dei corsi di laurea magistrale e/o triennale, i cultori della materia, i professionisti e gli studiosi di altra estrazioni che dimostrino di svolgere la loro attività in forma coerente con gli scopi dell’Associazione e che accettano le finalità del presente Statuto. Gli Aggregati vengono ammessi con delibera del Consiglio Esecutivo assunta a seguito di proposta presentata allo stesso da almeno due Soci Ordinari. L’adesione a Socio Aggregato consente di usufruire di una serie di servizi forniti dall’Associazione. Tali servizi e l’entità dei contributi associativi sono definiti annualmente dal Consiglio Esecutivo. Il Socio Aggregato ha il dovere di sostenere l’associazione versando regolarmente il relativo contributo associativo e di partecipare al maggior numero possibile di attività.

Soci Onorari sono le personalità italiane o straniere che, avendo contribuito in modo essenziale al progresso dell’Andrologia ed alla realizzazione dei fini di cui all’art. 2 del presente Statuto, sono chiamati a far parte dell’Associazione su delibera del Consiglio Esecutivo. I Soci Onorari non corrispondono all’Associazione la quota associativa e non hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l’associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, né i loro rappresentanti possono far parte del Consiglio Esecutivo.

Soci Corrispondenti sono nominati dal Consiglio Esecutivo tra andrologi stranieri che ne facciano richiesta scritta e che, con la loro attività, risultino particolarmente vicini ai fini statutari dell’Associazione; i Soci corrispondenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea.

Articolo 4 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

  • Al pagamento delle quote sociali nei casi previsti;
  • All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Si decade dalla qualifica di associato esclusivamente per:

  • Decesso;
  • Dimissioni;
  • Reiterato mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
  • Espulsione deliberata dall’assemblea ordinaria qualora l’associato agisca in modo contrastante all’interesse e alle finalità dell’associazione su proposta del Consiglio Esecutivo.

Articolo 5 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea generale dei Soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Esecutivo;
  • Il Collegio dei Revisori contabili ove nominato;
  • Il Collegio dei Probiviri composta da un presidente e da due consiglieri.

Possono entrare a far parte del Consiglio Esecutivo i Soci Ordinari con attestazione di comprovata esperienza in ambito andrologico maturata presso strutture qualificate e riconosciute come tali dal Consiglio.

Articolo 6 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta. Eventuali erogazioni di rimborso spese o compensi per l’espletamento di particolari funzioni a favore dell’associazione da parte degli associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura delle associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

L’Assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal Consiglio Esecutivo, ovvero su proposta di un gruppo di associati; qualora tale gruppo superi il 25% (venticinque per cento) degli associati la convocazione dell’assemblea è obbligatoria. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, di norma in occasione di un evento nazionale organizzato dall’Associazione, per deliberare su questioni proposte dal Consiglio e per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Esecutivo convocare l’Assemblea ordinaria in qualsiasi momento dell’anno. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene inoltrata dal Segretario e deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione; può inoltre contenere l’indicazione della data e dell’ora della seconda convocazione dell’assemblea. Le assemblee ordinarie e straordinarie si considerano validamente costituite in prima convocazione quando vi intervengono almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente. Per ogni riunione verrà redatto relativo verbale, anche in forma elettronica, a cura del Segretario o suo delegato.I partecipanti all’Assemblea possono proporre la discussione di argomenti non inclusi nell’ordine del giorno alla voce “varie ed eventuali”. Tutti gli argomenti discussi in questa voce non possono essere posti in votazione.

Articolo 8 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene mediante comunicazione per iscritto (anche per e-mail) inoltrata ai Soci da parte del Segretario con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e/o mediante affissione della convocazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede sociale o presso il sito internet dell’associazione. L’Assemblea ordinaria delibera l’approvazione del bilancio, e su tutte le questioni che il Consiglio Esecutivo ritiene opportuno sottoporre al suo vaglio. Il Consiglio Esecutivo ed il Presidente sono eletti da tutti i soci con voto segreto.

Articolo 9 - Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria viene convocata mediante comunicazione per iscritto (anche via e-mail), inoltrata ai soci a cura del Segretario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e/o mediante affissione della convocazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede sociale o presso il sito internet dell’associazione. L’assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione e l’eventuale liquidazione del fondo comune ed in ogni questione ad essa demandata dal Consiglio Esecutivo.

Articolo 10 - Delibere e votazione

Le delibere dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto, quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti o quando previsto dalla statuto, altrimenti le votazioni avvengono per alzata di mano o con l’ausilio di strumenti elettronici o telematici. Il voto per delega è ammesso, con un limite massimo di 2 (due) deleghe affidate ad un socio votante. La delega, valida sia per la prima convocazione sia per la seconda, deve riportare espressamente il nome del Socio delegato ed il nome del socio delegante.

Articolo 11 - Consiglio esecutivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Esecutivo formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di 12 consiglieri nominati dall’assemblea, ed è così è costituito:

  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Tesoriere;
  • Consiglieri.

I membri del Consiglio Esecutivo sono soci dell’Associazione, eletti dall’assemblea, ed hanno diritto di voto. Le cariche sono compatibili con quelle di altre società medico-scientifiche purché l’assemblea dei soci ne sia a conoscenza. Sono altresì membri ulteriori del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario ed il Past President. Il Presidente Onorario ha diritto a partecipare alle riunione del Consiglio Esecutivo con funzione consultiva senza diritto di voto. Per garantire continuità all’attività associativa si stabilisce che il Presidente uscente (past president) ha diritto a partecipare alle riunione del Consiglio Esecutivo con funzione consultiva senza diritto di voto.

Articolo 12 - Durata del consiglio esecutivo

Il Consiglio Esecutivo rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi componenti possono essere rieletti e le cariche al suo interno possono essere variate. Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Segretario o di almeno tre dei componenti che ne facciano richiesta, e comunque, almeno 6 (sei) volte l’anno. Le delibere del Consiglio Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio vengono registrate e verbalizzate a cura del Segretario, o suo delegato, nell’apposito libro dei verbali

Articolo 13 - Funzioni e ruoli del consiglio esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea dei soci. Il Consiglio Esecutivo ha il compito di guidare ed amministrare l’Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta allo sviluppo, alla crescita ed al conseguimento delle finalità dell’Associazione. In particolare è di competenza del Consiglio:

  • Convocare le assemblee;
  • Ricevere e decidere sulle domande di ammissione di nuovi associati da sottoporre ad approvazione dell’assemblea;
  • Nominare i Soci Onorari;
  • Indicare il Presidente Onorario;
  • Determinare le quote associative;
  • Proporre i temi congressuali;
  • Redigere programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto;
  • Attuare le strategie organizzative per le finalità del presente statuto;
  • Predisporre i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

PRESIDENTE ONORARIO. Viene nominato tra i Soci che si sono distinti per meriti acquisiti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione; viene proposto dal Consiglio Esecutivo ed eletto dall’Assemblea dei Soci. A discrezione del Consiglio, al Presidente Onorario possono essere affidati eventuali incarichi di rappresentanza e contatti con enti, istituzioni, società ed associazioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo senza diritto di voto.

PRESIDENTE. Rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca l’Assemblea dei Soci; presiede il Consiglio Esecutivo; cura l’esecuzione delle delibere; adotta provvedimenti urgenti in accordo con il Consiglio Esecutivo. In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza temporanea, il Vice Presidente ne svolge le funzioni. Il Presidente al termine del mandato, diviene di diritto Past President con diritto a partecipare alle riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

VICE PRESIDENTE. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, sostituendolo in caso di assenza.

SEGRETARIO. Collabora con il Presidente (o con il Vice Presidente in sua assenza) nella predisposizione delle riunioni; redige i verbali delle riunioni e provvede alla loro custodia; convoca l’assemblea dei soci; tiene aggiornato l’Albo dei Soci. Il Segretario, per le mansioni di segreteria e per attività intersociali più complesse, può scegliere di avvalersi di servizi esterni la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Esecutivo. Il Presidente e il Segretario hanno la rappresentanza e la firma sociale, in forma disgiunta tra loro. Il Presidente ed il Segretario danno esecuzione alle delibere del Consiglio Esecutivo e stipulano, in forma disgiunta tra loro, tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.

TESORIERE. Redige i bilanci; tiene la contabilità ordinaria e l’inventario aggiornato del patrimonio; cura l’esazione delle quote sociali, dei contributi e di quanto altro derivante all’Associazione in ragione della sua attività; attua i pagamenti su mandato del Presidente e del Segretario. Per le proprie mansioni il tesoriere ha facoltà di avvalersi di servizi esterni la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Esecutivo. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere decadono per dimissioni, scioglimento del Consiglio o revoca dell’incarico da parte del Consiglio Esecutivo.

Articolo 14 - Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 15 - Collegio dei probiviri

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Assemblea ed il Consiglio Esecutivo ed uno o più Soci, o tra i Soci stessi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri eletti dall’Assemblea che nomineranno al loro interno un Presidente. I Probiviri possono essere scelti tra Soci, durano in carica fino al termine del mandato, e possono essere rieletti in caso di necessità. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il Collegio dei Probiviri deciderà anche sulle sanzioni disciplinari che potranno consistere nella censura, nella sospensione transitoria o nella perdita della qualità di Socio. Le decisioni del Collegio sono insindacabili.

Articolo 16 - Sezioni complementari (gruppi di studio, ricerca, lavoro, macroregioni, commissioni)

I Soci, compresi quelli appartenenti al Consiglio Esecutivo, interessati allo sviluppo di particolari argomenti connessi con gli scopi dell’Associazione, possono costituire sezioni complementari (gruppo di studio, di ricerca e di lavoro o commissioni), anche collegati ad altre società medico-scientifiche. Tali attività devono trovare il pieno accoglimento del Consiglio Esecutivo, che avrà il compito di regolarle, e non possono essere in contrasto con gli orientamenti generali e le finalità dell’Associazione. Per ogni commissione il Consiglio Esecutivo nomina un presidente e due consiglieri.

MACROREGIONI. Il Consiglio Esecutivo valutate le condizioni, può creare e sviluppare interazioni sul territorio attraverso la costituzione di 5 macroregioni (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), modificabili negli anni. Per ogni macroregione verranno eletti consiglieri organi rappresentativi locali.

COMMISSIONE SCIENTIFICA. Viene istituita dal Consiglio Esecutivo e provvede allo sviluppo dei programmi scientifici di eventi congressuali, corsi professionalizzanti, convegni, cercando di interpretare, attraverso ricerche e studi controllati, i mutamenti scientifici dell’andrologia i cambiamenti etico-sociali dell’uomo.

COMMISSIONE POLITICA. Sviluppa ed intrattiene relazioni con le autorità politiche ed istituzionali.

COMMISSIONE ACCADEMICA. Sviluppa ed intrattiene relazioni con le Università per lo sviluppo dell’insegnamento dell’Andrologia attraverso la “Accademia Italiana di Andrologia”.

Altre commissioni che saranno ritenute utili per gli scopi dell’Associazione potranno essere istituite dal Consiglio Esecutivo.

Articolo 17 - Quote sociali

La quota associativa, i termini di scadenza per il rinnovo e le modalità di pagamento vengono definite annualmente dal Consiglio Esecutivo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso e sono intrasmissibili e non rivalutabili. La Associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri associati nei limiti e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dalle quote associative;
– dai contributi degli associati;
– da eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel rispetto delle finalità e dell’autonomia dell’associazione;
– da eventuali contributi ministeriali;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
– dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e dalle partecipazioni ad esse;
– dai proventi di attività istituzionali dall’associazione;
– dai beni che comunque divengono proprietà dell’associazione.

Articolo 19 - Regolamento integrativo

Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di redigere regolamenti integrativi al presente statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria e da comunicare a tutti i soci.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.

Articolo 20 - Bilancio

Il bilancio comprende l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato in occasione dell’Assemblea dei soci, salve altre disposizioni di legge. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

  • Al fondo comune per le attività dell’Associazione;
  • Per la realizzazione di attività di cui all’articolo 2 del presente statuto.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 21 - Durata dell’associazione

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria. In caso di scioglimento volontario, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e con la stessa maggioranza delibera in ipotesi di scioglimento sull’assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali sentito il parere dell’eventuale organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.